Respinta richiesta di risarcimento per i danni causati dal fumo

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Il caso

Il Tribunale di Roma, accogliendo la richiesta di un fumatore accanito al quale era stato diagnosticato un tumore polmonare nel 2006, condannava l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a favore dell’attore. 

La Corte d’Appello di Roma tuttavia osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità «nell’accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da verificare è l’esistenza del nesso eziologico tra quello che si assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume esserne derivato. Una volta verificato che il nesso non sussiste non ha più rilevanza né l’accertamento di un’eventuale colpa, né l’accertamento di un’eventuale responsabilità c.d. speciale».

Per i giudici di secondo grado il nesso eziologico non sussiste: «essendo pacifico che l’attore avesse cominciato a fumare si da giovane età e che avesse costantemente fumato almeno 20 sigarette al giorno fino al 2000 quando aveva cessato di fumare. In tale contesto il fatto che dal 1994 al 2000 avesse incrementato il proprio consumo di sigarette fino a 30 al giorno perché asseritamente indotto in errore dalla circostanza che la pubblicità delle sigarette c.d. light lo aveva spinto a ritenere che la dicitura light comportasse un’apprezzabile attenuazione della potenzialità nociva delle componenti del prodotto, che sarebbe stata assicurata da una riduzione quantitativa e non qualitativa dei principi attivi più pericolosi(condensato e nicotina), e che si sarebbe determinato ad aumentare numericamente le sigarette fumate perché convintosi del minore rischio per la salute personale, deve quindi ritenersi del tutto irrilevante, dovendosi tale valutazione ritenersi logicamente assorbita da quella che logicamente deve precederla nel senso in precedenza indicato». 

Alla luce di tali considerazioni è quindi da escludersi la sussistenza del collegamento tra la patologia diagnosticata all’uomo e il consumo delle sigarette light «che si era accresciuto in ragione della asserita conversione a tale tipologia di prodotto per effetto della carenza di una pubblicizzazione adeguata e seriamente informativa».

È da rilevarsi che dagli anni 70 in Italia era già nota la circostanza che l’inalazione da fumo fosse dannosa alla salute.

Non si può invece sostenere che «la nicotina annulli la capacità di autodeterminazione del soggetto, “costringendolo” a fumare, senza possibilità di smettere, dai due ai quattro pacchetti al giorno».

Con la sentenza n.3376 del 6 maggio la Corte d’Appello di Roma respinge la domanda di risarcimento dell’uomo e lo condanna al pagamento delle spese processuali.