Riconoscimento fotografico in fase di indagini: non è sufficiente a provare la responsabilità penale per il reato di furto

Il caso

La Corte d’Appello di Milano confermando la pronuncia del Tribunale di Pavia condannava un uomo che si era reso responsabile di concorso nel reato di furto in abitazione aggravato dall’aver usato metodi fraudolenti atti ad ingannare una persona anziana.

Avverso tale condanna proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato lamentando che quanto esposto nella motivazione dell’impugnata sentenza “non esprime un adeguato vaglio di credibilità ed attendibilità dell’atto ricognitivo assunto in indagini”.

Nel caso in esame “il contributo probatorio fornito dalla persona offesa è giunto a disposizione dei giudici nella forma di dichiarazioni raccolte durante le indagini preliminari, nell’assenza della partecipazione della difesa dell’imputato alla formazione della prova”.

In particolare la persona offesa aveva fornito indicazioni molto generiche sulle caratteristiche fisiche degli autori del furto e l’identificazione dell’imputato, avvenuta tramite l’utilizzo di un album fotografico, era stata ritenuta “attendibile perché effettuato in prossimità temporale dei fatti e perché coerente con la descrizione fisica del reo fornita in sede di sommarie informazioni”.

La Suprema Corte ritiene i motivi di doglianza fondati.

Le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che: “le dichiarazioni pre-dibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché  legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale”.

Il dato probatorio “costituito da dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, acquisite senza la instaurazione di un contraddittorio e prive di elementi di riscontro esterno” sono da considerarsi come dotate di un valore probatorio limitato.

Tal dichiarazioni quindi, costituendo “una fonte ontologicamente meno affidabile”, non sono idonee “a fondare in via esclusiva o determinante la certezza processuale della responsabilità dell’imputato”.

Con la sentenza n. 26336 del 12 luglio la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.