Morte del difensore

Il caso

La Corte d’Appello di Torino confermava il giudizio di penale responsabilità formulato precedentemente dal Tribunale, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputata per alcuni reati a lei contestati.

L’imputata propone ricorso per cassazione in quanto, dopo la morte del suo difensore di fiducia, non era venuta a conoscenza del giudizio di appello. La notificazione della citazione in appello veniva infatti effettuata presso il difensore d’ufficio, in violazione degli artt. 157 e 159 c.p.p.

Il ricorso viene dichiarato dalla Corte di Cassazione come fondato in quanto «il venir meno, per causa di morte, dell’originario difensore di fiducia e domiciliatario della ricorrente, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della notifica della citazione per il grado di appello, dà luogo ad un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., che dispone l’applicazione delle regole di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p.».

Non avendo l’imputata avuto modo di venire a conoscenza del decesso del suo difensore di fiducia, la notifica della citazione in appello andava eseguita personalmente. Gli Ermellini rilevano quindi la violazione dell’art. 157 c.p.p.

La Corte annulla per questo motivo la sentenza impugnata senza rinvio.