Morto un pedone investito da una moto prima e da una macchina poi

Il caso

Un pedone veniva investito due volte: da una moto prima e da una macchina poi.

La Corte d’Appello di Roma confermava nei confronti dell’automobilista la sentenza del Tribunale di Velletri e condannava la donna alla guida del veicolo per il reato di omicidio colposo.

In particolare l’automobilista veniva accusata per non aver tenuto un comportamento tale “da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale e comune di salvaguardare la sicurezza stradale (art. 140 C.d.S.), omettendo altresì di conservare il controllo del proprio veicolo ed esser in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e in specie di arrestarsi tempestivamente, entro i limiti del campo di visibilità, dinanzi ad un ostacolo prevedibile (art. 141 C.d.S., comma 2)”.

Evidente per i giudici di merito che la guida disattenta dell’automobilista provocava la morte del pedone, una donna di 86 anni rovinata al suolo dopo lo schianto con un motociclo.

L’anziana, schiacciata dalla vettura subiva infatti il franamento della gabbia toracica e decedeva a seguito “del politraumatismo patito dal sinistro”.

L’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello lamentando violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Secondo il legale dell’imputata la responsabilità della morte del pedone è da attribuire in toto al motociclista.

La Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile: fondamentale la ricostruzione della dinamica del sinistro.

I giudici di primo e secondo grado avevano già correttamente valutato “che si trattava di un tratto rettilineo del lungomare, illuminato da luce artificiale di lampioni, c’era tempo sereno, mancanza di traffico e una piena visibilità dei luoghi” evidenziando che la donna alla guida della vettura, pur tenendo una velocità moderata, senza tenere conto delle segnalazioni visive e sonore poste dal motociclista dopo il primo impatto, non si accorgeva del corpo del pedone a terra e lo sormontava con le ruote anteriori cagionando al corpo della vittima lesioni mortali cranico encefaliche.

I Giudici di terzo grado concordano nel ritenere colpevole la donna giacché con la sua condotta “manifestamente negligente e imprudente, oltre che disattenta, e in violazione della normativa sulla circolazione stradale”, ha concorso a “determinare il decesso” del pedone precedentemente investito dal motociclista. 

Con la sentenza n. 24826/21 del 25 giugno la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.