Il caso
La Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Padova e condannava un uomo per i reati di rapina e lesioni.
Fondamentali le dichiarazioni della persona offesa e “gli accertamenti sul DNA rinvenuto su un calzino utilizzato da uno degli aggressori”.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’uomo lamentando tra gli altri motivi l’assenza di ulteriori prove a suo carico. Secondo l’uomo “mancherebbe infatti una verifica dei rimanenti indizi che riscontrino l’affermata colpevolezza tanto più ove si consideri che ci si trova di fronte ad un accertamento irripetibile”.
I Giudici di terzo grado ritengono il ricorso inammissibile.
Secondo la Suprema Corte “deve rilevarsi come il rinvenimento di tracce del DNA dell’imputato sul calzino che il rapinatore aveva usato a mo’ di guanto e che era stato ritrovato sul luogo dei fatti non risulti suscettibile di interpretazione alternativa posta la certa identificazione dell’oggetto, l’altrettanto certa finalizzazione dello stesso, la mancanza di elementi che potessero far ritenere sussistente alcun profilo di contaminazione. Ne consegue che, stante la certa strumentalità dell’oggetto su cui il DNA era stato rinvenuto alla violenza e all’impossessamento, l’individuazione delle tracce genetiche dell’imputato corrisponde alla prova della certa partecipazione alle condotte in contestazione a nulla rilevando la mancanza di ulteriori tracce e la mancanza di conferme dai tabulati telefonici, tanto più ove si consideri che nemmeno il ricorrente è riuscito a spiegare in quale altro modo sia finito il DNA sul calzino se non proponendo una versione complottista ed inverosimile, logicamente disattesa dai giudici del merito e nemmeno riproposta in sede di ricorso”
Con la sentenza n. 18871/21 del 13 maggio la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.