Rapporti fra coniugi: infedeltà e risarcimento danni

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Oggetto della pronuncia in esame è l’evocazione in giudizio da parte di una donna nei confronti dell’ex coniuge e della sua amante affinché il Tribunale, preso atto della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata in sede ecclesiastica, per esclusione della fedeltà da parte del marito, dichiarasse la responsabilità dell’ex marito e lo condannasse al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 129-bis c.c. e al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di Trani accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Bari, invece, riteneva che nel caso di specie «l’appellante non potesse essere considerato in malafede, dato che questi, non avendo al momento del matrimonio alcuna altra relazione stabile in essere, non aveva tenuto alcuna condotta contraria ai doveri di correttezza.

Il caso arriva in Cassazione dove, rigettando il ricorso in esame, viene ricordato che «la violazione del dovere di fedeltà è sanzionabile civilmente se e nella misura in cui, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute.