Interruzione di pubblico servizio al Pronto Soccorso

Un uomo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di interruzione di pubblico servizio. L’uomo aveva infatti aggredito verbalmente e minacciato di violenza fisica il personale sanitario di un Pronto Soccorso pugliese impedendo di fatto, per un rilevante intervallo, di assicurare all’utenza il servizio sanitario.

L’imputato presentava ricorso avverso tale sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, “per avere la Corte territoriale contraddittoriamente e illogicamente escluso che la condotta tenuta dall’imputato avesse causato l’interruzione ovvero il turbamento di un singolo atto e non anche della funzionalità complessiva dell’ufficio”.

Secondo il difensore dell’uomo inoltre la Corte di merito aveva “immotivatamente negato al prevenuto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero permesso di adeguare il trattamento sanzionatorio al reale disvalore della condotta accertata”. 

I Giudici di terzo grado ritengono che l’uomo non avesse debitamente considerato che la Corte territoriale aveva già “condivisibilmente opposto per confermare la configurabilità del delitto di cui all’art. 340 c.p.: avendo i giudici di secondo grado sottolineato come la condotta aggressiva e violenta” posta in essere dal ricorrente “all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di […] – così come descritta dal medico all’indirizzo del quale quelle minacciose e violente iniziative erano state tenute, e riscontrate dal filmato registrato da una videocamere posta all’interno dei locali fosse durata per un considerevole periodo, tra la mezz’ora e l’ora, provocando una significativa e duratura interruzione ovvero un turbamento di tutte le attività svolte all’interno di quell’importante reparto”.

La Suprema Corte ricorda inoltre che “integra il reato di cui all’art. 340 c.p. la condotta che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso”. 

Il Collegio evidenzia anche come non vi fosse alcuna valida ragione per riconoscere all’imputato le circostante attenuanti generiche, a fronte di diversi precedenti penali anche specifici.

Con la sentenza n. 19853/21 del 19 maggio la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.