Il caso
Un uomo veniva condannato dalla Corte di appello di Palermo al pagamento di 150 € di multa e ad 1 mese e 15 giorni di reclusione per non aver versato integralmente l’assegno di mantenimento ai figli e aver di fatto violato i suoi obblighi di assistenza familiare.
L’uomo decide di fare ricorso per cassazione avverso tale decisione.
Egli aveva infatti provato di aver soddisfatto le esigenze dei figli nei periodi di permanenza presso la sua abitazione e di aver adempiuto ai suoi obblighi, ad eccezione fatta per alcuni periodi in cui per limitata disponibilità di risorse economiche non aveva potuto adempiere.
Esaminando il ricorso la Suprema Corte nota che i giudici si sono limitati «ad opporre il carattere abituale della condotta contestata, omettendo di procedere al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie».
Tenuto conto che l’inadempimento si è verificato in un periodo temporale limitato e che i minori avevano goduto di sostegno economico mentre permanevano presso l’abitazione del ricorrente la Cassazione riconosce la speciale tenuità del fatto e di conseguenza l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p..
Con la sentenza n. 393/21 del 12 gennaio la Suprema Corte “annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo”.