Iure sanguinis e bipolidia: la naturalizzazione del genitore non fa perdere la cittadinanza al figlio

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Muovendo dai principi già affermati nel 2022 in tema di cittadinanza quale status permanente e imprescrittibile, la Corte osserva che l’art. 12 dela L..555/1912 regola gli effetti dell’acquisto o della perdita della cittadinanza del genitore sul figlio minore in situazioni derivative, mentre l’art. 7 disciplina una fattispecie diversa e autonoma: quella della bipolidia originaria, determinata dalla nascita all’estero in uno Stato che attribuisca la cittadinanza per ius soli, in concorso con l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis.

In questa prospettiva, il dato letterale dell’art. 12 appare decisivo: la norma richiede che il minore “acquisti” la cittadinanza di uno Stato straniero in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore. Tale previsione, secondo la Corte, riguarda un acquisto successivo e derivato, non già una cittadinanza straniera posseduta ab origine per il solo fatto della nascita sul territorio di uno Stato estero.

Ne consegue che il minore già bipolide dalla nascita non può perdere la cittadinanza italiana per effetto riflesso della naturalizzazione del genitore, poiché la sua posizione è integralmente regolata dall’art. 7, che ammette la perdita del solo status italiano esclusivamente in presenza di speciali disposizioni convenzionali, ovvero rinuncia volontaria resa dall’interessato una volta maggiorenne o emancipato.

La Corte formula, quindi, quattro principi di diritto, tra i quali assumono rilievo centrale:

• l’inapplicabilità dell’
art. 3-bis
L. 91/1992 alle domande giudiziali presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025;

• la conservazione della cittadinanza italiana, ex art. 7
L. 555/1912, da parte del minore nato all’estero e bipolide dalla nascita;

• l’applicabilità dell’art. 12 al solo minore che possieda esclusivamente la cittadinanza italiana e acquisti quella straniera in via non originaria;

• l’estensione della piena equiparazione tra madre e padre anche alle conseguenze della perdita di cittadinanza del genitore.

In definitiva, il contrasto giurisprudenziale viene risolto affermando l’applicabilità dell’art. 7 rispetto all’art. 12 nel caso del soggetto nato all’estero, italiano iure sanguinis e straniero iure soli sin dalla nascita. In tale ipotesi, la naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio non interrompe la linea di trasmissione della cittadinanza italiana.

In conclusione, viene fissato un principio chiaro: la naturalizzazione estera del genitore cittadino italiano non comporta – in forza della legge del 1912 – la perdita della cittadinanza italiana del figlio minorenne che dalla nascita sia già doppio cittadino (italiano per ius sanguinis e straniero per ius soli). La linea di trasmissione della cittadinanza resta così ininterrotta ed il ricorso va pertanto accolto.