Condono edilizio: il tar chiarisce che gli adempimenti successivi restano abusi da demolire

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Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione di Catania – con la Sentenza n. 1634 del 2026 ha ribadito un principio che incide in modo rilevante sulla gestione degli immobili oggetto di condono edilizio: qualsiasi ampliamento o nuova opera realizzata dopo la presentazione della domanda di sanatoria è da considerarsi abusivo e, in assenza di un permesso di costruire, deve essere demolito.

La sentenza n. 1634/2026, pubblicata il 4 giugno, conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa e chiude la porta a una delle strategie più frequenti utilizzate per tentare di bloccare gli ordini di demolizione.

Il caso: una serie di opere realizzate negli anni

Il procedimento nasce da una segnalazione che ha portato il Comune a effettuare sopralluoghi su diverse particelle catastali. Gli accertamenti tecnici hanno evidenziato numerosi interventi privi di titolo, tra cui:

una vasca con pareti in cemento armato,
una scala di collegamento tra interrato e portico,
un locale spogliatoio‑wc di oltre 70 m²,
un deposito di circa 160 m³ con tettoia,
ampliamenti dell’abitazione, pianerottoli e gradini aggiunti nel tempo.
A novembre 2025 l’amministrazione ha quindi ordinato la demolizione integrale delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.

Ed è qui che entra in gioco il principio giurisprudenziale:

La realizzazione di nuove opere dopo la domanda di condono rende la domanda stessa inammissibile, perché non è più possibile stabilire con certezza quale fosse la consistenza dell’immobile al momento della richiesta.
In altre parole, chi continua a costruire dopo aver chiesto il condono non può più invocare quella domanda per bloccare la demolizione.

Il TAR ha quindi confermato la piena legittimità dell’ordine di abbattimento emesso dal Comune.
La decisione ribadisce un concetto chiave per proprietari, tecnici e amministrazioni:

il condono non congela la situazione dell’immobile;
ogni opera successiva alla domanda non è coperta dalla sanatoria;
gli ampliamenti postumi, se privi di permesso, sono abusivi e demolibili;
non è possibile utilizzare vecchie domande di condono come strumento per evitare l’esecuzione degli ordini di demolizione.
La sentenza conferma dunque una linea interpretativa rigorosa: la sanatoria riguarda solo ciò che esisteva al momento della domanda, e non può essere estesa a interventi successivi.

Il TAR Sicilia ribadisce un principio fondamentale: il condono edilizio non legittima ampliamenti o opere realizzate dopo la sua richiesta. Chi continua a costruire senza titolo, anche se ha una domanda di sanatoria pendente, resta pienamente esposto alle sanzioni e agli ordini di demolizione.