Reato di appropriazione indebita: quando è mera inadempienza civile?

Il caso

La Corte d’Appello di Cagliari confermando la responsabilità e la sanzione irrogata nella sentenza di primo grado condannava degli imputati per il reato di concorso in appropriazione indebita “della somma di Euro cinquemila, portata in due assegni circolari ricevuti dalla persona offesa, quale acconto sul prezzo della futura vendita immobiliare promessa”.

Avverso tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo del comune difensore lamentando carenza degli elementi costitutivi del reato in oggetto, “difettando sia la condotta appropriativa del denaro altrui consegnato a titolo di acconto sul prezzo della vendita, sia la stessa volontà di appropriarsene illecitamente”.

Il Collegio ritiene necessario definire che ciò che caratterizza l’appropriazione indebita “era, ed è ancor oggi, la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale dall’offesa portata mediante l’abuso di un possesso non delittuosamente conseguito”. 

Da tali premesse traspare con evidenza la ratio della incriminazione: il fatto non può definirsi tipico tutte le volte in cui il titolo del possesso è tale “da trasferire nel possessore anche la titolarità della cosa mobile o del denaro, ancorché la cosa siasi data in corrispettivo di una prestazione futura, poscia non eseguita”.

Nella vicenda di specie, l’acconto versato dalla persona offesa non si caratterizzava per alcun impiego vincolato: entrando la somma di denaro a far parte “del patrimonio finanziario dell’accipiens, a carico di costui, nel caso di sopravvenuta impossibilità di addivenire al preliminare, matura il solo obbligo di restituzione, che, ove non adempiuto, integra gli estremi di un inadempimento contrattuale di natura civilistica”.

Poiché il fatto non sussiste i Giudici di terzo grado annullano la sentenza impugnata senza rinvio, alla stregua del seguente principio di diritto: “Non integra il delitto di appropriazione indebita ma, eventualmente, solo un inadempimento civilistico, la condotta dell’agente che si rifiuti di restituire il denaro per il quale – al momento della consegna – non sia stata pattuita, con il proprietario del medesimo, una destinazione specifica, in quanto il bene, entrando a far parte del patrimonio dell’accipiens, diventa di sua proprietà”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23783/21 del 16 giugno