Manipolazione euribor: dichiarati nulli i tassi 2005/2008

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Secondo la cassazione, va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto che sia stato determinato facendo riferimento al tasso euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari quale quello di manipolazione dell’Eurobor tra il settembre del 2005 ed il maggio 2008 dalla commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013. 

La vicenda  prende il via nel 2006 coinvolgendo una società a responsabilità limitata che aveva stipulato un contratto di leasing finanziario. La società aveva sollevato obiezioni contro il decreto ingiuntivo emesso dalla banca, contestando, tra le varie questioni, l’applicazione del tasso convenzionale collegato all’Euribor e a indici derivanti da accordi vietati dalle norme del Trattato CE e della legge 287/90. Nonostante il fallimento della società, questa aveva impugnato la sentenza di fallimento e presentato una richiesta di riassunzione. Tuttavia, sia il tribunale di primo grado che la corte di appello avevano respinto tali richieste. Nel caso in esame, il ricorrente aveva contestato la nullità del tasso di leasing, affermando che fosse stato determinato in relazione al tasso Euribor, il quale, secondo la Commissione Antitrust Europea, risultava manipolato da un gruppo di istituti di credito in violazione delle norme del Trattato CE. Questa ordinanza della Cassazione indipendentemente dalla partecipazione diretta dell’istituto di credito all’accordo illecito, è necessario ricalcolare gli interessi nel periodo coinvolto nella manipolazione. Pertanto, tutti i prodotti bancari con tassi legati all’Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 hanno diritto a un risarcimento. Ciò comporta l’annullamento di tutti gli interessi precedentemente versati, con un successivo ricalcolo basato sul tasso legale di riferimento”.