Caduta in motorino a causa di una voragine: non spetta al danneggiato provare l’anomalia della strada

L’ente locale che gestisce la strada è tenuto a rimuovere tutte le insidie che possono causare un incidente. In caso contrario è responsabile di quanto accaduto.

Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11096/20.

La vicenda riguardava una causa volta all’ottenimento del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto ad un ragazzo alla guida di un ciclomotore, il quale cadeva a causa di una voragine presente sul manto stradale riportando diversi danni fisici.

Nonostante il Tribunale di Perugia, in totale riforma della pronuncia del giudice di pace, ha rigettato la domanda di risarcimento danno, originariamente proposta dai genitori dell’allora minore, in sede di legittimità gli Ermellini hanno statuito che, nel caso di specie, si configura in capo all’ente proprietario della strada una responsabilità qualificabile ai sensi dell’articolo 2051 c.c., per i danni subiti a causa di anomalie strutturali del manto stradale. Pertanto, in ipotesi del genere, si verifica un’inversione dell’onere della prova, non spettando al danneggiante l’onere di provare l’anomalia della strada.