Macchia d’olio sulla strada: l’onere probatorio su chi incombe?

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Nel caso di un incidente stradale causato dalla presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, spetta al Comune dimostrare il caso fortuito, ossia che la macchia oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile. Compete infatti al custode la prova liberatoria, o meglio la dimostrazione dell’estraneità dell’evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7361 del 2019, nel caso di un motociclista che riportava danni personali e materiali a causa della caduta provocata da una macchia d’olio insistente sulla sede stradale. Agiva, quindi, in giudizio contro il Comune al fine di ottenere il risarcimento del danno. In primo grado, la domanda veniva rigettata e la fattispecie qualificata ai sensi dell’art. 2043 c.c. In appello, la decisione veniva confermata, ma i giudici riconducevano la fattispecie nell’alveo dell’art. 2051 c.c. e ritenevano provato il caso fortuito. Infatti, la macchia d’olio si trovava sull’asfalto da poco tempo e l’ente non aveva avuto modo di rimuoverla con tempestività. Il motociclista contesta tale ricostruzione, ricorrendo in Cassazione. 

Sul punto la giurisprudenza riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade. La Corte infatti ribadisce che l’art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res, infatti, «il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi» (Cass. 15383/2006). Allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, «compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell’evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito». 

Nel caso di specie, la Corte ritiene fondata la doglianza del ricorrente, perché la sentenza impugnata ha ignorato la regola di riparto dell’onere probatorio dettata dall’art. 2051 c.c. ed il Comune non ha fornito la prova del caso fortuito. I giudici di merito infatti hanno ritenuto non sussistente la dimostrazione che la sostanza oleosa fosse presente sul manto stradale da un certo tempo. Il danneggiato, secondo il loro percorso argomentativo, avrebbe dovuto allegare che la macchia oleosa si trovasse sulla strada da un lasso di tempo sufficiente a consentire al Comune di intervenire per rimuoverla.  La Corte d’Appello, quindi, doveva chiedersi se vi fossero prove che la macchia fosse recente, non già presumere che lo fosse, per difetto di prove del contrario. In ragione di ciò, la Corte accoglie il ricorso presentato dal motociclista e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione che dovrà attenersi al principio di diritto di cui sopra.