Matrimonio bianco, il rifiuto ad avere rapporti non giustifica la separazione, tranne in un caso.

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La recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo ha sollevato dibattiti su un argomento di notevole delicatezza: l’imputazione della separazione in presenza del rifiuto, da parte di uno dei coniugi, di intrattenere rapporti sessuali. I giudici europei hanno analizzato il problema con riferimento sia alla tutela della sfera privata che al contrasto alle violenze di genere e domestiche, ponendosi l’obiettivo di chiarire il ruolo degli atti intimi nel contesto coniugale. In sede decisionale, la Corte ha sottolineato come l’intimità sessuale non debba essere considerata un obbligo imprescindibile del matrimonio, non potendo dunque rientrare tra i doveri coniugali.

Parallelamente, la questione del “marital rape” (lo stupro coniugale, ossia la consumazione di un rapporto sessuale con il proprio coniuge attuato senza il consenso, non necessariamente con violenza fisica), rimane un problema di notevole complessità e, alla luce di interpretazioni analoghe a quelle sollevate nel ricorso, si potrebbe compromettere gravemente la capacità di punire tale reato. Il consenso, infatti, non può essere considerato un atto univoco compiuto al momento del matrimonio, ma deve essere manifestato in modo continuativo, esplicito o tacito e rimanere revocabile in ogni istante del rapporto.

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno chiaramente ribadito che tale dovere non può essere imposto in via coercitiva, né il mancato rispetto di esso può costituire, in via automatica, una condizione intimidatoria. Ad esempio, in presenza di problematiche preesistenti che minano l’armonia coniugale, il rifiuto di avere rapporti sessuali non viene interpretato come causa di addebito della separazione, circostanza che, peraltro, non si traduce in pregiudizi economici se non nella privazione del diritto al mantenimento.

Particolarmente rilevante è la sentenza n. 19112/2012, in cui la Suprema Corte richiama una sua precedente pronuncia e ribadisce che “il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge – poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner – configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale. Tale volontario comportamento legittima pienamente l’addebitamento della separazione in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.
I giudici di legittimità statuiscono che il rifiuto di intrattenere rapporti sessuali può essere considerato come causa della separazione e dunque addebitabile al coniuge solo se “persistente” e idoneo a provocare “frustrazione e disagio”, nonché “irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico”. Ne discende che un rifiuto occasionale non può costituire elemento sufficiente per addebitare la separazione ad un coniuge piuttosto che all’altro.