Responsabilità medica e diritto penale: è sempre necessario il giudizio contro-fattuale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4063 del 2021 ha statuito che se il giudice non ricostruisce i profili di colpa, il rapporto di causalità e il comportamento alternativo corretto, la condanna deve essere annullata.

Più nel dettaglio, il caso riguardava un uomo che era stato trasferito in ambulanza presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da cefalea retronucale e cervicalgia. Il paziente, a seguito di controlli, era stato dimesso dimesso, tuttavia, una volta giunto a casa si aggravava notevolmente al punto da perdere la vita a causa di una emorragia cerebrale massiva.

Per analizzare la fattispecie concreta, occorre far riferimento innanzitutto al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, c.d. decreto Balduzzi), il quale ha introdotto il parametro di valutazione dell’operato del sanitario, costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali. Tale decreto ha, inoltre, modificato i termini del giudizio penale imponendo al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al medico alla luce di tali parametri, ma ancor prima, una indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell’analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell’evento lesivo.

Accanto al decreto c.d. Balduzzi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito dell’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., ad opera della L. n. 24 del 2017, art. 6 (c.d. Legge Gelli-Bianco), hanno stabilito che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alle specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico (Cass. pen., Sez. Un., 22 febbraio 2018, n. 8770).

Con l’entrata in vigore della legge del 2017, il parametro dell’imperizia ha assunto maggiore importanza ed è necessario verificare in concreto quale fosse la legge penale maggiormente favorevole con riferimento ai fatti risalenti all’epoca precedente all’ultimo intervento legislativo.

Tornando al caso di specie, secondo gli ermellini, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l’esistenza di linee guida, stabilire il grado di colpa tenendo conto del discostamento da tali linee guida o, comunque, del grado di difficoltà dell’atto medico, stabilendo la qualità della colpa (imprudenza, negligenza o imperizia) ed il suo grado al fine di verificare se il caso rientrasse in una delle previsioni più favorevoli.

L’errore, di per sé, non vale a tradursi nell’immediato riconoscimento della responsabilità penale: nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, deve necessariamente farsi luogo ad un ragionamento contro-fattuale che deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività richiesta dal sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con lato grado di credibilità razionale (Cass. pen., Sez. IV, 13 giugno 2014, n. 30469).