Chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità esclusivamente estetiche e pretende il raggiungimento del risultato sperato. In realtà l’obbligo del medico è sempre e comunque un’obbligazione di mezzi e non di risultato: questo principio si applica infatti anche in un ambito in cui talvolta è stato messo in discussione, quello della chirurgia estetica.
Posto che la medicina estetica piuttosto che ad un fine curativo, tende al miglioramento delle imperfezioni estetiche – al contrario di quanto avviene nelle altre branche della medicina – essa è stata considerata fonte di un’obbligazione di risultato: il paziente non si accontenta dell’impegno del medico ad agire nel massimo delle sue capacità, bensì richiede l’operazione conduca al risultato anelato.
Proprio per tale ragione, un primo orientamento giurisprudenziale, ormai superato, riteneva che l’obbligazione del chirurgo estetico fosse un’obbligazione di risultato. In particolare, il principio era stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10014 del 1994, ove si legge che “nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest’ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie”.
Tale posizione, sebbene abbia avuto seguito anche in alcune recenti pronunce (v. ad es. Tribunale di Padova sent. del 10 marzo 2004), deve ritenersi ormai superata, essendo consolidato l’orientamento in base al quale anche l’obbligazione del medico estetico, come quella assunta da qualsiasi altro medico, debba considerarsi un’obbligazione di mezzi. Sussiste responsabilità, quindi, solo se non si è operato con prudenza, diligenza e perizia.
Ad aprire ufficialmente la strada a una simile interpretazione è stata la sentenza n. 12253 del 1997 della Corte di cassazione, poi seguita da numerose altre pronunce (v. ad es. Tribunale di Bari n. 1780/2011), nella quale si stabilisce che “l’obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell’assenza di negligenza od imperizia, fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito”.
Chirurgia estetica: la responsabilità del medico