Il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari in favore del cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano non prevede il requisito della convivenza tra il cittadino italiano ed il richiedente

  • Categoria dell'articolo:Immigrazione
  • Tempo di lettura:1 minuti di lettura

Consiglio di Stato, sentenza n. 3680 del 14.07.2014

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha precisato che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno i legami familiari rilevanti, non si riferiscono solo ai familiari conviventi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5303 del 06.03.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari in favore del cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano è disciplinato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, che non prevede il requisito della convivenza tra il cittadino italiano ed il richiedente, salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza ai sensi dell’art. 35 della direttiva n. 2004/38/CE e dell’art. 30, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, né il requisito del pregresso regolare soggiorno del richiedente e, nel caso di sopravvenuto decesso del coniuge cittadino italiano, è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 30 del 2007.