Immigrazione: novità in tema di permessi e di durata del procedimento per la concessione della cittadinanza

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Il Decreto Legge n. 130 del 2020 ha introdotto rilevanti novità in materia di immigrazione ed ha apportato alcune correzioni al procedimento per la concessione della cittadinanza.

Prima di procedere all’analisi delle modifiche introdotte appare necessario rammentare che il  contesto normativo precedente era quello risultante dall’intervento abrogativo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disposto dal Decreto Sicurezza n. 113 del 2018. Attraverso tale soppressione era stata esclusa la possibilità di accogliere la richiesta di permanenza dello straniero in Italia, nonostante la presenza di seri motivi, discendenti da obblighi costituzionali ed internazionali che ne avrebbero consentito, invece, l’accoglimento.

Con l’attuale riforma è stato ripristinato, sostanzialmente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari mediante l’originarle denominazione “permesso per protezione speciale”. Tale misura sarà concessa non solo nei casi in cui – come avveniva prima del 2018 – lo straniero non potrebbe far ritorno nel proprio Paese per il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano e degradante; bensì sarà estesa anche ai casi in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione del diritto alla sua vita privata e familiare. Questa concessione dovrà essere valutata tenendo conto dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia e dell’esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio paese di origine.

Più in generale, è stato ampliata la possibilità di conferire i titoli di soggiorno in permessi per motivi di lavoro. Oltre al permesso per motivi di studio, adesso anche i titolari di permesso per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, sport, attività artistica, motivi religiosi, attesa cittadinanza, e assistenza minori, potranno essere convertiti alla scadenza in permessi di lavoro subordinato.

Con specifico riferimento al permesso di soggiorno per calamità naturale, per la sua concessione non sarà più necessario lo stato di calamità “eccezionale e contingente” del Paese di origine, bensì sarà sufficiente la mera esistenza di una situazione di “gravità”, quindi anche non transitoria.

L’accesso al lavoro sarà consentita anche al titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche. È stata, inoltre, allargata la platea degli stranieri che possono restare in Italia in caso di problemi di salute. Infatti non è più richiesta la presenza di “condizioni di salute di particolare gravità”, bensì di “gravi condizioni di salute psico-fisiche derivanti da gravi patologie”.

È stata, inoltre, favorita la stabilizzazione dei ricercatori stranieri in Italia, eliminando la necessità della preesistenza di redditi e copertura sanitaria perché gli stessi possano convertire il loro permesso di ricerca in permesso per attesa occupazione, una volta terminato il periodo di ricerca in Italia.

Infine, è stato ridotto a 3 anni il termine massimo di durata del procedimento per la concessione della cittadinanza italiana. Il termine, che era stato esteso a 4 anni con il Decreto Sicurezza n. 113 del 2018, è pari attualmente a 3 anni e rimane obbligatorio il test di lingua italiana da superare prima dell’invio telematico della domanda.