Rateizzazione con Agenzia delle Entrate e confisca dei beni

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La vicenda trae origine da una condanna definitiva per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 della legge reati tributari. In quella sede, oltre alla pena principale, era stata disposta la confisca del profitto del reato, quantificato in oltre 140.000 euro.

Successivamente, la contribuente aveva intrapreso un percorso di definizione del debito con il Fisco, aderendo a procedure agevolate e iniziando un piano di pagamento rateale, con versamenti significativi. Nonostante ciò, il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di revoca o sospensione della confisca, ritenendo irrilevante il pagamento in corso perché intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza e privo di spontaneità.

La Corte di Cassazione, ribaltando l’impostazione del giudice dell’esecuzione, parte da un dato preliminare, ossia la natura della confisca applicata nel caso concreto. Essa viene ricondotta alla figura della confisca per equivalente, ossia quella che consente allo Stato di aggredire beni del condannato di valore corrispondente al profitto del reato, anche se non direttamente collegati ad esso.

I giudici di legittimità hanno affrontato il problema dell’applicazione dell’art. 12 bis della legge reati tributari, comma 2, sia nella versione precedente sia in quella modificata dal d.lgs. n. 87 del 2024. Nella formulazione originaria, la norma stabiliva che la confisca “non opera” per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario; nella versione attuale, invece, si prevede che il sequestro finalizzato alla confisca non può essere disposto se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, purché il contribuente sia in regola con i pagamenti e non sussista pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, se non è consentito disporre il sequestro quando il contribuente paga regolarmente, a maggior ragione non può essere eseguita la confisca, che del sequestro rappresenta l’esito finale.

Il legislatore ha progressivamente valorizzato il pagamento del debito come strumento privilegiato di definizione della posizione del contribuente, prevedendo in alcuni casi la non punibilità e in altri una significativa attenuazione della pena. In questo contesto, consentire l’esecuzione della confisca nonostante il regolare pagamento rateale significherebbe introdurre una forma di duplicazione sostanziale della sanzione, in contrasto con la funzione stessa della misura e con l’obiettivo di incentivare l’adempimento.