Un canale alternativo e del tutto conforme alla legge per trasferire un immobile a un figlio o al partner senza oneri fiscali è previsto dall’art. 19 della legge divorzio. In base a questa norma, ogni trasferimento immobiliare legato a un accordo di separazione tra coniugi – consensuale o giudiziale – è completamente esente da imposte.
Varie sentenze della Corte di Cassazione hanno più volte confermato la legittimità di questo meccanismo, ribadendo che l’esenzione si applica ogni volta che il trasferimento avviene per risolvere una crisi coniugale.
Usucapione: quando la proprietà passa per possesso continuato
Un’altra via per trasferire un immobile senza atto notarile è rappresentata dall’usucapione. Si tratta di un istituto giuridico che consente di acquisire il diritto di proprietà se si è detenuto il bene in modo continuo, indisturbato, pubblico e non clandestino per almeno 20 anni, senza che il proprietario abbia mai contestato formalmente il possesso.
Perché funzioni, devono esserci elementi ben precisi:
- il figlio deve entrare nella disponibilità dell’immobile (chiavi, uso esclusivo);
- deve agire come fosse il proprietario (ristrutturazioni, spese importanti, decisioni autonome);
- è necessario documentare ogni attività, dalle fatture ai lavori eseguiti;
- al termine dei 20 anni, occorre ottenere una sentenza che accerti formalmente il passaggio di proprietà e che sostituisce l’atto notarile. La sentenza, inoltre, è idonea ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari.
Mediazione e verbale notarile: possibilità e limiti
Una variante alla procedura giudiziaria classica appena vista consiste nel cercare di trovare un accordo in sede di mediazione civile. Il verbale, se sottoscritto e autenticato da un notaio, può essere trascritto nei registri immobiliari. Tuttavia, alcune Conservatorie richiedono comunque un provvedimento giudiziale.
Queste due vie, pur essendo legittime, possono diventare pericolose se utilizzate con intenti elusivi. Se lo scopo è quello di sottrarre l’immobile ai creditori o all’erario, è possibile che il trasferimento venga revocato entro cinque anni tramite un’azione revocatoria oppure, ancora, i soggetti interessati e danneggiati da tali operazioni potrebbero esperire un’azione di simulazione.
Anche l’Agenzia delle Entrate potrebbe intervenire, qualora emergessero elementi che facciano presumere una donazione mascherata per evitare il pagamento delle imposte. In questi casi, bastano elementi oggettivi (es. permanenza della convivenza) per contestare l’operazione e procedere al recupero fiscale.
