La donazione d’azienda ai figli è esentasse se il controllo della società passa ai discendenti

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L’Agenzia delle Entrate ha affrontato la disciplina in materia di trasferimenti d’azienda e di partecipazioni societarie all’interno del nucleo familiare. La questione riguarda la possibilità di estendere l’esenzione dall’imposta di successione e donazione anche ai casi in cui venga donata ai discendenti la sola nuda proprietà delle quote, mentre il disponente conserva l’usufrutto.
Il caso esaminato trae origine dalla decisione di una madre, titolare del 96,3% del capitale sociale di una società di capitali, di trasferire il patrimonio imprenditoriale a favore dei propri figli. L’operazione prevedeva la donazione, in comproprietà tra gli stessi, del 95% delle partecipazioni, limitatamente però alla nuda proprietà, mentre la donante avrebbe mantenuto per sé l’usufrutto e la piena proprietà della quota residua dell’1,3%.

Elemento determinante era la presenza, nell’atto di donazione, di una specifica convenzione che attribuiva ai figli il diritto di voto in assemblea ordinaria, assicurando così il controllo della società. Tale configurazione consentiva ai donatari di esercitare effettivamente i poteri di gestione, pur in presenza dell’usufrutto in capo alla madre.

La contribuente ha, pertanto, chiesto se un trasferimento del genere potesse rientrare tra quelli esenti da imposta di donazione.

Con la norma menzionata, il legislatore ha voluto evitare che i trasferimenti di aziende, rami d’azienda o partecipazioni a figli o coniuge generassero un carico fiscale tale da scoraggiare la prosecuzione dell’attività economica all’interno della famiglia.

La norma stabilisce, infatti, che i trasferimenti a titolo gratuito di aziende o partecipazioni a discendenti e coniuge non sono soggetti a imposta di successione e donazione, purché:

  • con il trasferimento venga acquisito o integrato il controllo;
  • tale controllo venga mantenuto per almeno cinque anni, con apposita dichiarazione nell’atto o nella dichiarazione di successione.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato quindi che, ai fini dell’esenzione, non è decisiva la distinzione tra piena proprietà e nuda proprietà delle quote, bensì la circostanza che il trasferimento comporti in concreto il passaggio del controllo societario.
La condizione temporale del mantenimento del controllo per cinque anni è inderogabile. Se il requisito viene meno il beneficio decade automaticamente, con obbligo di versare:
  • l’imposta di donazione ordinaria;
  • la sanzione amministrativa;
  • gli interessi di mora decorrenti dalla data originaria dell’atto.