Per anni, uno dei metodi più temuti dei controlli fiscali è stato quello delle indagini bancarie: il contribuente sotto accertamento vedeva passare al setaccio non solo il proprio conto corrente, ma anche quello di chi gli stava vicino: moglie, marito, parenti, soci. E, quando spuntava un versamento non giustificato, l’automatismo scattava quasi sempre: quel movimento diventava reddito presunto, e il contribuente doveva difendersi analiticamente, operazione per operazione.
Oggi questo meccanismo ha subìto una frenata significativa. Con l’ordinanza n. 12368/2026, depositata il 3 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può più limitarsi a segnalare un movimento bancario sul conto del coniuge e trasformarlo automaticamente in reddito occultato dal contribuente. Tra il dato bancario rilevato sul conto di un terzo e la pretesa fiscale nei confronti del contribuente deve esserci un ragionamento logico, solido e dimostrabile. In assenza di questo collegamento, l’avviso di accertamento è da considerarsi nullo.
La novità introdotta dall’ordinanza di maggio modifica questo schema in modo sostanziale. Quando il movimento bancario rilevato è su un conto di un terzo – coniuge incluso – l’onere della prova si sdoppia in due fasi distinte. Prima è il Fisco a dover dimostrare che quel movimento è riconducibile all’attività del contribuente. Solo dopo che questa prova è stata fornita, scatta l’obbligo per il contribuente di presentare la prova contraria. Non il contrario, come avveniva fino ad ora.
La Cassazione, con questa ordinanza, chiede all’Agenzia delle Entrate di compiere un salto qualitativo nel proprio metodo di lavoro. Il Fisco deve costruire una narrazione coerente, che dimostri perché quel movimento sul conto del coniuge debba essere attribuito al contribuente e alla sua attività economica.
Entrano in gioco elementi di contesto, che prima venivano spesso ignorati: la struttura dell’azienda o dell’attività professionale, il tenore di vita del contribuente, le relazioni economiche tra i soggetti coinvolti, la capacità del contribuente di disporre concretamente di quel conto corrente. Se questo filo logico non regge, l’accertamento non può stare in piedi.
Un esempio concreto aiuta a capire il cambiamento. Prima dell’ordinanza, se sul conto di una moglie senza redditi propri compariva un bonifico da 5.000 euro, l’Agenzia delle Entrate poteva presumere che quella somma fosse un compenso in nero riconducibile al marito, e notificargli un avviso di accertamento. Oggi, quel bonifico da solo non è sufficiente: il Fisco deve dimostrare che il marito aveva la possibilità di movimentare quel conto e che il versamento era collegato alla sua attività lavorativa. Senza la prova del collegamento, non si procede.
Si tratta, in definitiva, di un importante riequilibrio tra le esigenze del contrasto all’evasione fiscale e la tutela del contribuente da accertamenti fondati su mere coincidenze numeriche. La Suprema Corte non ha indebolito gli strumenti del Fisco, ma ha preteso che vengano usati con maggiore rigore e intelligenza investigativa.
