L’art. 52 del Dpr n. 633/1972 stabilisce la gradazione della tutela del contribuente durante le verifiche fiscali, con controlli più severi per le richieste delle Autorità tributarie relative alle diverse tipologie di domicilio. Il livello massimo di severità si raggiunge con l’accesso all’abitazione ad uso esclusivo, che richiede l’autorizzazione del PM in presenza di gravi indizi di violazione fiscale.
L’argomento è attuale dopo la sentenza Italgomme della Corte EDU e le successive sentenze “sorelle minori”, tra cui quella che ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinamento tributario italiano per le verifiche fiscali nelle abitazioni ad uso promiscuo (Causa Edilsud 2014 Srls). La Corte EDU ha riscontrato la violazione dell’articolo 8 della CEDU sia per le verifiche presso il domicilio ad uso commerciale, sia per i controlli bancari, a causa dell’eccessiva discrezionalità delle autorità tributarie. Manca un controllo effettivo ex ante e ex post sulla legittimità degli accessi da parte di un organo giurisdizionale e un limite normativo all’ampiezza delle ispezioni.
La Corte EDU non ha ancora valutato la legittimità degli accessi a domicilio per abitazioni ad uso esclusivo di privata dimora. La Cassazione(n.9241/2026) ha dichiarato la conformità dell’ordinamento italiano alla tutela dell’abitazione privata (art. 8 CEDU). La sentenza chiarisce la centralità del controllo sull’autorizzazione del PM e la conformità del procedimento all’art. 52 comma 2, come stabilito dalla sentenza Italgomme.
L’esegesi della Cassazione è criticabile, ma condivisibile l’analisi della giurisprudenza pregressa sull’importanza dei gravi indizi di violazione di norme tributarie:
i) Il PM deve riscontrare i gravi indizi di violazione nella richiesta di autorizzazione delle Autorità tributarie, non solo formalmente, ma anche giuridicamente, considerando il rischio di effettive violazioni fiscali.
ii) L’evidenziazione dei gravi indizi è fondamentale per tutelare l’abitazione del contribuente, bene costituzionalmente protetto, la cui limitazione richiede la riserva di legge (art. 52 comma 2 attua la tutela del domicilio dell’art. 14 Cost.).
iii) Il giudice tributario deve verificare la legittimità dell’autorizzazione del PM, anche se emessa per relationem. In questo caso, l’AdE deve produrre in giudizio la richiesta con la specificazione dei gravi indizi di violazione.
L’esito negativo dell’esame del giudice tributario comporta la caducazione dell’atto d’accertamento, almeno nella parte fondata sulle risultanze dell’accesso eseguito senza gravi indizi di violazione di norme tributarie. Le prove raccolte sono inutilizzabili e l’atto impositivo illegittimo.
L’interpretazione dei giudici di legittimità sul rigore dell’analisi e le conseguenze di un esito negativo sono positive, ma il raffronto con le garanzie reclamate dalla Corte EDU nella sentenza Italgomme è meno convincente.
