Due giovani donne, di età compresa tra i venti e i trent’anni, prive di precedenti penali, sono state oggetto di un’indagine da parte della Guardia di Finanza. L’analisi dei conti correnti ha rivelato che una delle due ha percepito 120.000 euro, mentre l’altra 130.000 euro, derivanti da canoni di abbonamento mensile su OnlyFans e da bonifici effettuati dai follower a titolo di “donazione”. Tali redditi non sono stati dichiarati al fisco nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025.
L’indagine, inizialmente focalizzata sull’accertamento di irregolarità fiscali, ha evidenziato, in aggiunta all’Irpef e all’IVA, la contestazione della cosiddetta “tassa etica”. Si tratta di un’addizionale del 25% all’imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta con la legge di bilancio del 2005 e in vigore dal 2006, la cui conoscenza è limitata al settore di riferimento.
L’importanza di questa contestazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 53 della Costituzione Italiana, che sancisce l’obbligo di tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla loro capacità contributiva. Tale disposizione non distingue tra attività lavorative regolari e attività considerate moralmente discutibili, né tra redditi percepiti in modo lecito e illecito. L’esclusione dalla tassazione di determinati redditi, ritenuti “sporchi”, comporterebbe una disparità di trattamento fiscale, penalizzando chi percepisce redditi in modo onesto rispetto a chi li percepisce in modo discutibile.
In linea con questi principi, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026, ha confermato che l’esercizio abituale e autonomo della prostituzione costituisce una prestazione di servizi equiparabile ad altre attività economiche. Tale attività deve essere dichiarata al fisco e sottoposta a tassazione, e, in caso di continuità, è soggetta all’obbligo di IVA ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 633 del 1972. Sebbene il nostro ordinamento non disciplini il meretricio, considerandolo contrario al buon costume, non lo qualifica come reato penale. Dal punto di vista fiscale, la prostituzione è considerata un corrispettivo che retribuisce un servizio.
Con l’avvento dei creator di contenuti digitali, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto affrontare nuove sfide interpretative. In risposta a un interpello, la risposta n. 285/E del 4 novembre 2025 ha chiarito che la tassa etica si applica anche ai creator, inclusi coloro che operano in regime forfettario e che vendono abbonamenti su piattaforme come OnlyFans.
Tuttavia, l’applicazione della tassa etica ha subito un’evoluzione significativa. Non è più sufficiente conoscere l’ammontare dei redditi generati; è necessario, infatti, analizzare la natura del contenuto prodotto. La tassa etica si applica esclusivamente a immagini e video che ritraggono un rapporto sessuale esplicito e non simulato tra due persone consenzienti.
