Recidiva e pericolosità sociale

Il caso

Un uomo disoccupato e senza dimora veniva condannato dal Tribunale di Torino per detenzione di droga destinata allo spaccio.

In secondo grado la pena dell’uomo veniva rideterminata a 6 mesi di reclusione e ad una multa di 1200 euro. 

La Corte d’Appello di Torino infatti riconosceva la recidiva pur ritenendo esistente «un’unica ipotesi di reato».

Il legale dell’uomo proponeva allora ricorso per cassazione lamentando «l’inosservanza dell’art. 99 comma 4 c.p. ed il vizio della motivazione sul rigetto del motivo di appello con cui si chiese l’esclusione della recidiva».

Il difensore afferma che la Corte d’Appello non aveva motivato i presupposti per la sussistenza della recidiva e che l’accresciuta pericolosità sociale dell’uomo era stata valutata basandosi solo sull’analisi dei suoi precedenti penali.

La Corte di Cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato sottolineando che gli stessi giudici territoriali avevano ritenuto sussistente la recidiva «non in base alla mera analisi dei precedenti penali ma effettuando la valutazione sulla relazione qualificata tra il reato per cui si procede ed i precedenti penali». 

I Giudici osservano che «la reiterazione del reato oggetto della condanna è espressione dell’accresciuta pericolosità» dell’uomo che non avendo un lavoro e una dimora vive dei proventi dell’attività illecita.

La commissione di un altro reato, in aggiunta alle condanne per altri reati sempre relativi alle sostanze stupefacenti, è «la dimostrazione di un negativa personalità».

Con la sentenza n. 4427/21 del 4 febbraio la Suprema Corte ritiene corretta l’applicazione della recidiva e dichiara il ricorso inammissibile condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.