Recidiva e attenuanti generiche negate in presenza di precedenti

Il caso

 Due donne venivano ritenute responsabili di concorso nel reato di furto di un portafoglio all’interno dell’abitazione di un uomo.

Il Tribunale di Reggio Emilia e la Corte d’Appello di Bologna concordano nell’inevitabilità della pena.

Avverso tale sentenza le due donne hanno proposto ricorso per cassazione lamentando una “il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena”, l’altra “la recidiva” e la mancata “concessione delle attenuanti generiche”.

I Giudici di terzo grado ritengono i ricorsi manifestamente infondati e concordano con il trattamento sanzionatorio deciso dai giudici d’Appello. 

Nel caso specifico della prima donna la Suprema Corte ha evidenziato “come i precedenti specifici escludono qualsivoglia positiva prognosi e, dunque, non consentono la concessione dell’invocato beneficio della sospensione condizionale della pena”.

Quanto invece alla seconda donna la Corte di merito ha ritenuto che “la recidiva fosse stata correttamente contestata e ritenuta in quanto l’imputata annovera una molteplicità di condanne per reati specifici (dodici condanne per furto, talune delle quali per furto in abitazione) commessi con sistematicità e pressoché ininterrottamente nel corso degli anni; la ricaduta nel delitto, peraltro omogeneo rispetto ai precedenti, con pervicace determinazione, pur dopo aver espiato vari periodi di detenzione, denota una ingravescente pericolosità ed una spiccata attitudine a delitti contro l’altrui patrimonio espressione di una scelta di vita difficilmente reversibile”

La Suprema Corte ricorda che “è peraltro sufficiente rammentare come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente, l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio”.

Con la sentenza n. 15502/21 del 23 aprile la Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.