“Problemi tecnici” ostacolano la rapina

Il caso

Un uomo provava a rapinare due differenti istituti di credito senza riuscire nel suo intento per “problemi tecnici”: nel primo caso per temporizzazione della cassa, nel secondo caso per mancanza di denaro contante.

I giudici di merito riconoscono la desistenza del reato. Tuttavia in secondo grado l’uomo viene ritenuto colpevole per “due episodi di tentata rapina”.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’uomo propone ricorso per cassazione lamentando “la mancata applicazione della desistenza”. Egli afferma infatti di aver volontariamente interrotto l’azione intrapresa ai danni dei due istituti di credito “libero da condizionamenti esterni”.

La Suprema Corte concorda con la sentenza dei giudici di secondo grado e ritiene legittimo considerare entrami gli episodi contestati come “tentata rapina”.

Secondo i Giudici non è possibile riconoscere la “desistenza volontaria” giacché “in entrambe le azioni delittuose poste in essere, a distanza di poco tempo” dal ricorrente “in due diversi istituti di credito” egli si è avvicinato “ad una impiegata esibendo un cutter tenuto a pochi centimetri ed intimando di consegnare il danaro, dato che si trattava di una rapina”. 

Il fatto che l’uomo abbia poi “interrotto la propria azione a causa delle difficoltà emerse” (temporizzazione della cassa in un caso e la mancanza di contanti in un altro caso) è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della desistenza volontaria.

Con la sentenza n.13785/21 del 13 aprile la Corte di Cassazione conferma la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello e rigetta il ricorso.