Reato di epidemia colposa: quando si configura?

Il caso. 

Il Tribunale per il riesame di Catania annullava il decreto di sequestro preventivo – e di convalida del sequestro di urgenza adottato dal P.M. il 12 maggio 2020 – di una casa di riposo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Caltagirone nei confronti del legale rappresentante della società cooperativa sociale che gestisce la struttura, indagato per epidemia colposa (artt. 438 – 452 c.p.) e per violazioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 65, 68 e 271). 

Il  Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone ricorre per cassazione lamentando violazione di legge. 

Tra i motivi egli rammenta che “il Tribunale ha ritenuto che il reato di epidemia colposa postuli necessariamente una condotta commissiva a forma vincolata, di per sé incompatibile con la responsabilità a titolo di omissione e, quindi, con il disposto dell’art. 40 c.p., comma 2, che si riferisce solo ai reati a forma libera”. 

Il Collegio osserva che l’ordinanza del Tribunale richiama espressamente il recente precedente di legittimità secondo il quale “In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l’art. 438 c.p., con la locuzione ‘mediante la diffusione di germi patogeni’, richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40 c.p., comma 2, riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera” (Cass. n. 9133/2017). 

Secondo i Giudici di terzo grado il Tribunale ha correttamente escluso la configurabilità della fattispecie nel caso in esame, con motivazione “non incongrua e non illogica”, non sindacabile in sede di legittimità. 

Il Collegio ritiene che “anche a voler aderire all’orientamento minoritario della dottrina e della giurisprudenza” che qualificano il reato di epidemia colposa nella categoria dei c.d. “reati a mezzo vincolato” e come tali compatibili di essere convertiti, mediante la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, c.p., nel successivo decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Caltagirone, ex art. 321 c.p.p., il 14.05.2020, non vengono dedotti “né illustrati gli elementi e le ragioni logico-giuridiche in base ai quali la condotta omissiva ascritta all’indagato sia causalmente collegabile alla successiva diffusione del virus da Covid-19 tra i pazienti ed il personale dalla casa di riposo diretta dal ricorrente”. 

Rigetta il ricorso. 

Con la sentenza n. 20416/21, del 24 maggio la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.