Pitbull: aggressione ad un passante e al suo cagnolino

Il caso:

Un pitbull privo di museruola e di guinzaglio usciva dalla macchina della compagna del padrone e aggrediva un uomo che passeggiava con il suo cane di piccola taglia. 

L’uomo riportava una ferita lacero-contusa, delle escoriazioni e delle graffiature mentre il suo cagnolino rimaneva ucciso.

La compagna del padrone del pitbull viene ritenuta colpevole del reato di “lesioni personali colpose” e viene sanzionata dal Giudice di Pace e dal Tribunale di Como con 2500 euro di multa. 

Non vi è nessun dubbio sulla colpevolezza della donna, non avendo ella provveduto alla custodia del pitbull e avendo così provocato indirettamente le lesioni riportate dall’uomo. 

Secondo i giudici del Tribunale di Como la donna “non ha provveduto a dotare di guinzaglio e museruola il cane che si trovava in auto con lei” e ha consentito all’animale “di scendere e di aggredire la persona offesa che stava transitando con il proprio cane di piccola taglia, che rimaneva ucciso”.

Il legale dell’imputata proponeva ricorso per cassazione sottolineando che “il cane non era dotato di guinzaglio e museruola perché si trovava all’interno dell’autovettura, da cui uscì sfondando il tettuccio di plastica decappottabile, per andare ad aggredire il cagnolino della parte offesa, senza che lei potesse fare nulla per impedirlo”. 

A dire della donna “non corrisponde al vero quanto riferito dalla persona offesa che, certamente in modo poco lucido, visto quanto accaduto, ha riferito che fu l’imputata ad aprire la portiera dell’auto, non impedendo che l’animale uscisse” raggiungendo la strada. 

Il pitbull del compagno, “ricevuto da un canile siciliano, si era dimostrato molto aggressivo sin dall’inizio” morsicando lei e un’altra persona. La donna aggiunge che “era stato chiesto al canile di riprendere l’animale” poco dopo l’episodio e che “nessuna imprudenza, negligenza o imperizia” le era addebitabile.

I Giudici ritengono che la versione rilasciata dalla persona offesa non possa essere messa in discussione giacché veniva confermata dalle dichiarazioni di una testimone che raccolse il racconto dell’uomo “nell’immediatezza dei fatti”. 

Dal Palazzaccio osservano che vi è una “mancanza di riscontri alle dichiarazioni della padrona del cane”, con riferimento al presunto ”sfondamento del tettuccio decappottabile dell’auto” da parte del pitbull. Si nota anche un’assenza di interessamento nei confronti del passante ferito, subito dopo l’attacco del cane.

La Suprema Corte concorda con la sentenza emessa in secondo grado e ritene colpevole la donna per non aver evitato che un cane così pericoloso cagionasse danni a terze persone. 

Il fatto che lei fosse a conoscenza dell’aggressività del pitbull fa emergere il richiamo alla “gravità della condotta colposa”. Fondamentale sempre secondo i Giudici l’acclarata “assenza di interessamento nei confronti della vittima”.

Con la sentenza n. 10192/21 del 17 marzo la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.