Cane scappa di casa e si schianta contro un motociclista: lesioni colpose gravi

Il caso

Il Tribunale di Lecce contestava ad un uomo l’omessa custodia del suo cane meticcio di grossa taglia. L’animale infatti, uscito dalla sua abitazione, ”aveva invaso la sede stradale costituendo ostacolo imprevedibile alla marcia” di un motociclista che era quindi “caduto in terra perdendo i sensi e procurandosi lesioni personali tra cui la rottura della milza”.

Il proprietario del cane, prontamente identificato, veniva ritenuto responsabile per la condotta del quadrupede e condannato per il reato di “lesioni colpose gravi”.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando “inosservanza e erronea applicazione della legge penale in relazione ai criteri di valutazione della prova, per non avere fornito coerente allegazione dei risultati acquisiti all’esito dell’istruttoria dibattimentale e i criteri di convincimento adottati”.

I Giudici ricordano che l’identificazione del proprietario del cane è avvenuta in modo sicuro e certo sulla scorta delle “dichiarazioni testimoniali della persona offesa che trovavano riscontro negli accertamenti della polizia giudiziaria lungo la sede stradale interessata dal sinistro, dal rinvenimento della carcassa di un cane di grossa taglia, che risultava riconosciuto nell’immediatezza” dal ricorrente, “che era sopraggiunto sul luogo dell’incidente ed aveva provveduto a recuperare la carcassa e dalla moglie di questi alla quale era stata sottoposta una fotografia del cane”.

La Suprema Corte ribadisce che “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terze persone, anche all’interno delle mura domestiche”. 

Nel caso di specie non sono emerse nella struttura motivazionale “carenze e contraddittorietà da cui potersi trarre che nei confronti dell’imputato potesse essere escluso un potere di controllo sull’animale”. 

Legittimo identificare il ricorrente come “detentore e custode del cane, visto uscire dalla sua casa”, come raccontato dalla persona offesa. 

Significativo, aggiunge la Suprema Corte, anche il fatto che, dopo l’incidente, “l’uomo si era occupato dello smaltimento della carcassa del cane”, mentre la moglie aveva identificato il quadrupede come “l’animale governato e nutrito dalla famiglia”.  

Valorizzato il fatto che “la persona offesa ha ricevuto in ospedale la visita” del ricorrente che si era occupato dello smaltimento della carcassa del quadrupede. L’uomo intendeva “rassicurarsi sulle condizioni di salute del motociclista” e tale elemento “appare logicamente collegato alla custodia dell’animale”.

Con la sentenza n. 14189/21, del 15 aprile la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.