Il caso
Un uomo veniva accusato di violenza sessuale dopo aver dato un bacio sulla guancia e dopo aver rivolto dei complimenti verso la donna incaricata di sistemare la copertura dei sedili della sua vettura.
La donna riferiva che l’uomo le aveva anche sfiorato il seno e che il giorno dopo era stata vittima di palpeggiamento.
Il Tribunale di Torino e la Corte d’Appello di Torino concordavano nel condannare l’imputato per reato di violenza sessuale.
Il difensore dell’uomo proponeva allora ricorso per cassazione lamentando la valenza penale attribuita in prime e seconde cure al bacio sulla guancia dato dal suo cliente alla donna. Secondo il legale si trattava di un semplice gesto di cortesia verso il quale tra l’altro non vi erano state palesi manifestazioni di fastidio. Diversamente dalla bocca la guancia non è una zona erogena e, di conseguenza, un bacio sulla guancia non dovrebbe rientrare nella categoria degli atti sessuali.
Proseguendo nella sua tesi l’avvocato affermava che il suo cliente non aveva avuto alcuna intenzione di venire a contatto con il seno della persona offesa e che si era trattato di un fatto casuale avvenuto in un momento in cui entrambi si trovavano in uno spazio ridotto.
Se per il difensore è evidente l’assenza di dolo per la Suprema Corte è importante soppesare i «complimenti pronunziati in occasione del bacio» e valutare la «modalità repentina e subdola del gesto».
Nel caso di specie la tipologia di complimenti e la modalità del gesto rendono il contesto idoneo a «giustificare una lettura tutt’altro che innocente dell’azione».
Tenuto conto del richiamo al palpeggiamento del giorno successivo al bacio risulta manifesta la valenza sessuale nella condotta del ricorrente.
Con la sentenza n. 6158/21 del 17 febbraio la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.