Covid in carcere: negati i domiciliari 

Il caso

Un detenuto chiedeva la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in ragione delle condizioni di salute connesse anche al Covid.

Il Tribunale di Palermo confermava in sede di appello cautelare l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo e respingeva la richiesta presentata dall’uomo.

Il detenuto tramite il suo legale proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione delle norme che “presiedono all’applicazione di misure meno afflittive in relazione alle condizioni di salute”.

Secondo il difensore “non era stata prospettata la totale incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria, ma era stata dedotta la necessità della sostituzione della misura in ragione della pandemia in corso, in considerazione delle ulteriori patologie del ricorrente”.
Il Tribunale non avrebbe quindi considerato che il suo assistito aveva contratto il Covid-19 “all’interno dell’istituto penitenziario e aveva dunque formulato valutazioni erronee” senza considerare che era stato dimostrato che “il ricorrente era risultato positivo al virus, salvo risultare negativo al tampone faringeo in prosieguo di tempo. Inoltre era stato dato conto del peggioramento delle sue condizioni di salute per effetto delle conseguenze del Covid-19”. 

La Cassazione osserva che “il ricorrente ha prospettato di aver contratto il Covid-19 all’interno dell’istituto penitenziario, ma non ha concretamente dedotto l’attuale incompatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato detentivo”.

In merito il Tribunale aveva già sottolineato che il ricorrente era risultato negativo e che non rilevando la pregressa positività era possibile ritenere che lo stesso potesse “fruire di un periodo di immunità tale da ridurre consistentemente ogni tipo di pericolo legato alla pandemia”. 

È da aggiungersi che il motivo di ricorso segnala alcuni problemi di respirazione del ricorrente, “conseguenti agli effetti del Covid-19”.

Secondo la Suprema Corte ciò non prospetta “una situazione attuale di incompatibilità con la restrizione carceraria, non essendo dedotto che il predetto non possa essere utilmente sottoposto alle terapie di cui necessita”. 

Con la sentenza n. 19122/21 la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.