Delitto di omissione di referto: quando si ravvisa?

Il caso

Il Tribunale di Grosseto rileva che per il reato di lesioni stradali il sanitario non abbia l’obbligo di referto «quanto alla prognosi secondaria, attestata in certificati stilati a prolungamento dei giorni di malattia, rispetto ad una prima prognosi da altri espressa, seppur per sommatoria si addivenga ad un periodo di malattia superiore a 40 giorni».

Il Tribunale tenuto conto che il fatto non costituiva reato, assolve l’imputato.

Il Pubblico Ministero, deducendo una violazione dell’art. 365 c.p., propone ricorso per cassazione avverso tale decisione.

Il ricorso viene dichiarato fondato dai Giudici di legittimità in quanto il delitto di omissione di referto si verifica quando vi è una condotta omissiva e nel caso specifico quando il sanitario si trova di fronte ad «un caso che può presentare i connotati di un reato perseguibile d’ufficio, dovendosi inoltre valutare se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere in termini di astratta possibilità la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto».

Tenuto conto di ciò, non vi sono dubbi che il sanitario avesse tenuto conto di un periodo di malattia superiore a 40 giorni configurando un reato autonomo procedibile d’ufficio.

Date tali argomentazioni si riscontra che la valutazione del Giudice è in contrasto con la ratio dell’art. 365 c.p.

Gli Ermellini specificano che il primo approccio con una notizia di reato non qualificato non esonera dall’obbligo di sopravvenuto referto. Nel caso di specie è piuttosto rilevante che la prestazione sanitaria abbia posto «l’esercente la relativa professione in grado di avvedersi di un reato procedibile d’ufficio, tale a quel punto da imporre la redazione del referto», permettendo così all’Autorità giudiziaria di svolgere indagini in vista del possibile esercizio dell’azione penale.

Con la sentenza n. 30456/20 del 2 novembre la Cassazione  annulla la decisione impugnata.