Droga non pagata: spacciatore accusato di estorsione

Il caso

Il Tribunale di Bergamo e la Corte d’Appello di Brescia concordavano nel condannare uno spacciatore per il reato di estorsione.

Evidente la sua colpevolezza di fronte alle “le dichiarazioni della persona offesa; i riscontri forniti dai messaggi di contenuto minatorio rinvenuti sul cellulare della persona offesa; i riscontri derivanti dalle dichiarazioni del teste, padre della persona offesa; gli ulteriori riscontri derivanti dall’arresto dell’imputato successivamente ad una consegna controllata di denaro contrassegnato preventivamente dalla PG e dal relativo sequestro de danaro medesimo; il fatto che l’imputato fosse stato trovato in possesso di due coltelli; la mancanza di qualsivoglia legittimo titolo per prendere le somme de quibus in quanto collegate alla compravendita di sostanza stupefacente”.

Secondo i giudici della Corte d’Appello non è possibile nel caso di specie “riconoscere l’attenuante del risarcimento del danno, in considerazione del carattere non satisfattivo della somma corrisposta, somma inidonea a fornire ristoro anche del solo danno morale in ragione della accentuata gravità delle condotte” in discussione.

In seconde cure vengono considerati di poco conto l’ ”incensuratezza” dell’uomo sotto accusa e l’offerta da lui presentata di “una modesta somma per il risarcimento del danno”, offerta che rappresenterebbe sempre secondo i giudici “un mero espediente per evitare che la parte civile si costituisse in giudizio”.

Il difensore dell’uomo propone ricorso per cassazione lamentando la mancata considerazione della “mera convinzione soggettiva” del suo suo cliente “di agire nell’esercizio di un diritto” data l’ “esistenza di un rapporto economico connesso alla compravendita di stupefacenti”.

La Suprema Corte ricorda che “ai fini della ipotizzabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è qualificante il fine di esercitare un preteso diritto, da intendersi quale pretesa tutelabile davanti all’autorità giudiziaria. Di conseguenza, qualora non sia possibile individuare una pretesa legittima, ovvero si tratti di pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria, la condotta deve essere qualificata come estorsione”.

I magistrati affermano che “la pretesa di ottenere il corrispettivo della vendita di stupefacenti non risulta né legittima né esercitabile davanti alla autorità giudiziaria, né sul punto è invocabile il carattere putativo della legittimità della pretesa stessa”.

Impossibile accogliere la richiesta di un ridimensionamento della condotta tenuto anche conto del danno morale arrecato alla persona offesa.

Con la sentenza n. 8603/21 del 3 marzo la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile