Atteggiamento minaccioso e aggravante della minaccia

Il caso

Un uomo veniva bloccato nella sua vettura da due rapinatori e veniva costretto a consegnare ai malviventi il suo portafoglio, l’iPod e la sua auto.

I due uomini venivano condannati per rapina e visto l’atteggiamento minaccioso tenuto nei confronti della vittima veniva riconosciuta anche l’aggravante della minaccia.

Uno degli imputati propone ricorso per cassazione avverso tale condanna. Secondo il suo avvocato difensore infatti non era possibile ipotizzare la minaccia da «un generico atteggiamento minaccioso» tenuto dei confronti della persona offesa. Poteva essere riconosciuta invece «l’aggravante della minorata difesa e della destrezza».

La Suprema Corte ricorda che «la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera».

Il fatto che la vittima sia stata intimorita nella sua auto dai due malviventi, al buio e in un luogo poco frequentato è sufficiente a concretizzare il riconoscimento di «una situazione di obiettivo pericolo per la incolumità» della vittima stessa.

L’atteggiamento minaccioso ha inciso sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa ed ed è innegabile l’aggravante della minaccia.

Con la sentenza n. 35877/20 del 15 dicembre la Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2000 euro in favore della cassa delle ammende.