Tenta furto di alcolici al supermercato ma restituisce la merce sottratta: assolto

Il caso

Un uomo sottraeva da un supermercato delle bottiglie di liquore dal valore complessivo di 67,74 euro.

Il furto veniva riqualificato dal Tribunale di Brescia come furto tentato, non punibile per l’esiguità del valore della merce sottratta, “peraltro indicata dai giudici di secondo grado, come rimasta nella sostanziale disponibilità della parte lesa, per essere poi restituita, intatta all’esercizio commerciale”.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Brescia, deducendo una violazione di legge e lamentando un’erronea considerazione dell’attenuante e del riconoscimento della non punibilità “per l’esiguità del valore della merce sottratta”, tenuto conto soprattuto che i beni rubati non erano di prima necessità ma voluttuari.

La Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile “in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità”. 

I Giudici di terzo grado concordano con la decisione della Corte territoriale che ha già “specificamente motivato in ordine alle ragioni che inducono al riconoscimento della causa di non punibilità rilevando, con corretto e logico argomentare che, nel caso in esame, la particolare tenuità del fatto è da reputarsi, sulla base della valutazione complessiva della gravità della condotta incriminata, come riqualificata all’esito del giudizio di secondo grado, tenuto conto dell’esiguità del danno cagionato al supermercato, in relazione alla modestissima entità del valore della merce sottratta, delle modalità rudimentali della sottrazione, dell’immediata restituzione della merce ancora intatta, della non abitualità del comportamento”.

Tali  circostanze denotano la tenuità dell’offesa arrecata al supermercato.

Con la sentenza n. 22767/21 del 9 giugno la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.