Informatore anonimo: testimonianza valida?

Il caso

Un uomo è accusato dal Tribunale di Salerno di aver effettuato, senza essere in possesso dell’autorizzazione apposita, un’attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e “di circa 202 kg di cavi elettrici dismessi, anelli in alluminio e materiale ferroso vario”.

Condannato a 2000 euro di ammenda l’uomo propone ricorso per cassazione.

Tra i motivi da lui dedotti notiamo:

  • inosservanza degli artt. 203 e 195 (commi 4 e 7) c.p.p.
  • inutilizzabilità della testimonianza rilasciata dal Maresciallo dei Carabinieri basata sulla conoscenza di fatti resi noti da una fonte confidenziale che non è mai stata rilevata.

La Suprema Corte ricorda che “le notizie fornite da informatori anonimi veicolate nel processo esclusivamente attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dall’agente o dall’ufficiale di PG non possono essere acquisite né utilizzate ai fini della decisione”.

Nel caso di specie, il fatto che chi ha segnalato l’attività illecita sia rimasto anonimo, «impedisce di valutarne il contenuto informativo ed obbliga il giudice a misurarsi esclusivamente con i fatti accertati direttamente dall’UPG che si era recato sul posto».

Senza tenere conto delle informazioni rilevate in via confidenziale e tenendo solo in conto che il ricorrente svolge attività di meccanico\saldatore, il ritrovamento dei rifiuti speciali risulta accettabile e non fa presupporre un’illecito recupero e smaltimento di tali rifiuti.

Con la sentenza n. 649/21 dell’11 gennaio la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno in diversa composizione fisica.