Sospensione condizionale e condanna per omesso mantenimento

Il caso

 Un padre veniva condannato a 6 mesi di reclusione per aver violato gli obblighi di natura economica stabiliti dal Giudice civile in sede di separazione dei coniugi.

L’uomo aveva infatti omesso di corrispondere la quota prevista per i figli “dal 2015 con condotta perdurante”. 

La Corte d’Appello di Roma confermava “la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento degli obblighi nascenti dal verbale di omologazione dell’accordo di separazione”.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il suo difensore di fiducia lamentando, tra gli altri motivi, una violazione di legge in relazione all’art. 165 c.p..

I Giudici, pur ribadendo la sussistenza del reato, ritengono tale motivo fondato.

La Suprema Corte sottolinea che “la stipula di un accordo patrimoniale tra i coniugi con il quale si prevedano delle differenti modalità di partecipazione agli obblighi di contribuire alle spese di mantenimento, rispetto alle disposizioni stabilite dal giudice civile in sede di separazione, ove tale accordo risulti di fatto inattuato, non esonera il coniuge dall’obbligo di versare gli assegni mensili stabiliti dal giudice per il mantenimento dei figli minori”. 

La Corte conferma l’orientamento di legittimità secondo cui “la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena da parte del giudice penale è consentita solo con riferimento all’adempimento degli specifici obblighi previsti dall’art. 165 c.p.. Il principio di legalità e di tassatività della pena escludono, infatti, che la sospensione condizionale della pena possa essere sottoposta a obblighi diversi da quelli indicati dalla predetta norma penale”. 

Con la sentenza n. 16788/21 del 3 maggio la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena subordinata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.