Guida in stato di ebbrezza ed etilometro

Sotto accusa una donna che a seguito della perdita di controllo della sua automobile andava a schiantarsi contro due vetture facendo ribaltare poi la propria auto contro un muro di cinta di una casa vicina.

Notando fin da subito «una chiara sintomatologia di ebbrezza» le forze dell’ordine sottopongono la donna ad un alcoltest.

I risultati di 2,15 e 2,13 grammi per litro sono inequivocabili e per le forze dell’ordine è facile ricostruire l’accaduto.

Viene quindi confermata la condanna in prime e seconde cure per guida in stato di ebbrezza.

Il difensore della donna lamenta un malfunzionamento dell’etilometro giacché sul primo vero risultato ottenuto appariva la scritta «volume insufficiente».

Dal Palazzaccio ricordano che la dicitura “volume insufficiente” non è decisiva ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza. Un risultato quindi è valido a meno che non sia espressamente segnalato l’avvenuto errore.

La dinamica del sinistro e la chiara sintomatologia di ebbrezza notata dalle forze dell’ordine escludono ogni parvenza di possibilità di errore.

Errore di per sé inesistente vista la somiglianza dei risultati poi dati dall’etilometro.

La Cassazione con sentenza n. 35059/20 del 10 dicembre rigetta il ricorso della donna affermando che la dicitura “volume insufficiente” non può essere considerata segnale di malfunzionamento dell’apparecchio.