Violenza privata al volante

Il caso

Un uomo veniva condannato in prime e seconde cure per aver affiancato con il suo furgone una vettura guidata da una donna e per aver costretto l’automobilista ad osservarlo mentre praticava un atto di autoerotismo.

La Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale affermando “la responsabilità dell’uomo in relazione al reato di violenza privata”.

Per i giudici non è possibile parlare di reato di atti osceni in luogo pubblico dato che, con violenza, l’imputato nello sbandare impediva alla donna di proseguire tranquillamente e la costringeva a condurre la sua vettura in una condizione di pericolo.

Il difensore dell’uomo proponeva allora ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

  • vizio di motivazione “in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa, ritenuta intrinsecamente attendibile nonostante le indicazioni approssimative sulla velocità dell’auto, sulla durata del fatto e sulla descrizione dell’uomo”;
  • violazione di legge e vizio di motivazione “in ordine alla tipicità del reato di violenza privata”. Secondo il legale la condotta dell’uomo “è consistita solo nell’affiancare l’auto della persona offesa, senza che vi sia stato l’effetto di costringere taluno a porre in essere una condotta determinata, sicché la violenza o la minaccia sarebbero il solo evento che la persona offesa è stata costretta a sopportare”;
  • violazione di legge e vizio di motivazione “in ordine alla liquidazione del danno nella misura di 4000 Euro, in assenza di prova del danno”. Sempre secondo il legale mancava una vera prova che individuasse il suo assistito come autore del reato. 

Secondo la Suprema Corte l’obiettivo del ricorrente era costringere la donna a subire la sua esibizione. La sua condotta violenta e minacciosa infatti è stata diretta “a costringere la vittima a subire l’esibizionismo sessuale del conducente del furgone e a modificare la traiettoria del proprio veicolo per evitare collisioni”.

La Corte a proposito di una fattispecie analoga, aveva già affermato che “integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata”. 

Per quanto riguarda il risarcimento dovuto alla donna “non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito” ma è “sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose”.

Con la sentenza n. 5211/21 del 10 febbraio la Corte di Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.