Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze droganti: muore il passeggero

Il caso

In un drammatico incidente stradale di quasi tre anni fa perse la vita un passeggero all’interno di una vettura guidata da un uomo, “in stato di ebbrezza alcolica nonché di alterazione psicofisica derivante dal pregresso uso di cocaina”.

Il conducente viene accusato in primo e secondo grado per omicidio stradale.

I giudici della Corte tuttavia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riducono la pena riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen..

In seconde cure l’automobilista non viene ritenuto totalmente responsabile della morte del passeggero giacché questi non indossava la cintura di sicurezza.

Con l’obiettivo di ottenere un’ulteriore riduzione della pena il legale del conducente propone ricorso per cassazione chiedendo di considerare “come concausa dell’evento mortale la circostanza che la vittima non indossava la cintura di sicurezza”. 

La Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile “in quanto generico, reiterativo di doglianze già correttamente disattese in sede di merito e comunque manifestamente infondato”.
I Giudici fanno riferimento a «plurime violazioni di regole cautelari e specifiche, commesse dall’uomo e decisive nel determinismo causale del sinistro e dell’evento letale», cioè «guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti e velocità elevata». 

Il conducente viene rimproverato inoltre per l’ “omesso uso delle cinture di sicurezza”da parte del passeggero, poi deceduto.

 La stessa Corte territoriale aveva già valorizzato il principio “secondo cui il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il passeggero indossi la cintura di sicurezza fino a rifiutarne, in caso di sua renitenza, il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia”.

Chiarita la “determinante rilevanza causale, rispetto al sinistro mortale, del comportamento colposo del conducente”, e preso atto della “condotta omissiva imprudente della passeggera, sottrattasi all’utilizzo della cintura di sicurezza” non è possibile discutere il provvedimento fissato dai giudici della Corte d’Appello.

Con la sentenza n 9760/21 dell’ 11 marzo la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.