Fuga e omissione di soccorso: fattispecie autonome

Il caso

Un uomo alla guida di un autoveicolo cagionava un incidente stradale “senza arrestarsi per fornire le proprie generalità e dandosi alla fuga” omettendo così di prestare assistenza ad un motociclista che “urtando contro la ruota posteriore destra del mezzo guidato dall’uomo, “cadeva a terra, riportando lesioni guaribili in sette giorni”. 

La Corte d’Appello di Firenze confermando la sentenza del Tribunale di Firenze dichiarava l’imputato responsabile per i reati di fuga e omissione di soccorso.

Avverso tale condanna l’uomo propone ricorso per cassazione tramite il suo avvocato di fiducia.

I Giudici di terzo grado ritengono il ricorso inammissibile evidenziando nel caso di specie la sussistenza di entrambe le fattispecie previste dall’ art. 189, comma 6 e 7, c.d.s..

Nel reato di fuga infatti “è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone” mentre per il reato di omissione di assistenza “non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica”.

Secondo la Suprema Corte l’automobilista avrebbe potuto figurarsi immediatamente le conseguenze della propria condotta sull’integrità fisica della vittima.

Il fatto che il ricorrente sia ritornato sul luogo dell’incidente conferma che egli non fosse del tutto all’oscuro di aver prodotto eventi lesivi.

Con la sentenza n. 14648/21 del 20 aprile la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.