Furto con destrezza di un portafogli in ospedale

Il caso

La Corte d’Appello di Potenza concordando con la decisione del Tribunale di Potenza condannava un uomo per il reato di furto aggravato “dalla destrezza e dall’avere commesso il fatto su cose esistenti in edifici pubblici”. 

Egli aveva infatti sottratto il portafogli di una visitatrice di una paziente ricoverata in ospedale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo tra gli altri motivi violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla configurazione dell’aggravante della destrezza.

Secondo il legale dell’uomo “sarebbe frutto di un travisamento l’avere ritenuto che l’imputato avesse eluso la sorveglianza della persona offesa” giacché la stessa donna derubata non aveva lamentato la sussistenza di un approfittamento da parte del suo cliente.

I Giudici di terzo grado ritengono che il ricorso non meriti accoglimento.

Le Sezioni Unite avevano già affermato che “la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa” (Sez. U, n. 34090/17).

Nella vicenda di specie “il ricorrente ha tenuto una condotta particolarmente abile, che merita l’aggravamento sanzionatorio, in quanto egli non si è limitato ad approfittare del momentaneo allontanamento della persona offesa dalla stanza, ma ha attuato un comportamento eloquente di una particolare abilità esecutiva che ha bypassato ogni forma di vigilanza”.

L’uomo muovendosi con grande velocità volgeva a proprio favore l’allettamento della suocera della persona offesa e l’allontanamento di quest’ultima dalla stanza dove erano custoditi i suoi beni.

Con la sentenza n. 25485/21 del 5 luglio la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.