Detenuto getta e calpesta ostia consacrata: condannato

Il caso

Presso il Carcere dell’ ”Ucciardone” di Palermo un detenuto turbava una funzione religiosa gettando e calpestando un’ostia consacrata.

La Corte d’Appello di Palermo confermando la sentenza del Tribunale di Palermo condannava l’uomo a due mesi di reclusione per aver offeso la religione cattolica. 

L’imputato, per mezzo del difensore di fiducia, presentava ricorso per cassazione avverso la citata sentenza lamentando la mancata considerazione del suo “grave stato patologico”, dovuto ad un’agitata “situazione familiare”.

Questo dettaglio permetterebbe di escludere un’effettiva coscienza e volontà di “vilipendere cose destinate al culto o oggetti di culto”, poiché “sarebbe stato preda di un grave stato patologico legato alla propria situazione familiare”.

Secondo il difensore la Corte palermitana non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in ordine alla rappresentazione della “turbatio sacrorum”. Ai fini dell’integrazione del reato di turbamento delle funzioni religiose sarebbe stato necessario un “impedimento attivo dell’esercizio concreto delle stesse e l’intenzione di cagionare l’impedimento”. La condotta del suo cliente sarebbe stata talmente breve “da non essere stata idonea a determinare la cessazione o l’interruzione della celebrazione religiosa”.

Obiettivo dell’avvocato è il riconoscimento “della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto”.

Il ricorso è inammissibile per la prospettazione di motivi ripetitivi precedentemente già disattesi dai giudici di merito.

Secondo la Suprema Corte le modalità della condotta, “ossia il plateale sputo e calpestamento dell’ostia consacrata in un contesto nel quale, secondo la perizia psichiatrica a firma del Dott. M. , lo stato confusionale non era causato dai farmaci antidepressivi asseritamente assunti dall’imputato”, sono esaustive per configurare la coscienza e volontà di vilipendere la confessione religiosa cattolica “mediante il vilipendio di cose destinate al culto”.

Confermata dai Giudici di terzo grado la responsabilità del ricorrente per il reato di turbatio sacrorum giacché è emerso che “in conseguenza della condotta dell’imputato, che gettava a terra l’ostia consacrata e la calpestava, si generava un trambusto tra i detenuti presenti alla celebrazione con conseguente allontanamento del detenuto”.

Impossibile riconoscere la tenuità del fatto.

Con la sentenza n. 23337/21 del 15 giugno la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.