Detenuto ai domiciliari tradito dal cane

Il caso

Un uomo veniva accusato di essere evaso per due giorni dagli arresti domiciliari. 

Gli agenti della polizia giudiziaria avevano infatti provato senza successo a rintracciare l’uomo chiamando il numero di telefono fisso e citofonando ripetutamente presso la sua abitazione. 

Importante notare che l’intervento delle forze dell’ordine agitava il cane del detenuto presente in casa facendolo abbaiare. 

La Corte d’Appello di Milano riteneva logica la deduzione di un’uscita dell’uomo nei due giorni consecutivi in cui venivano eseguiti i controlli e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano condannava il detenuto per il reato di evasione e rideterminava la pena ad otto mesi di reclusione.

Il legale dell’uomo proponeva ricorso per cassazione ritenendo illogico che “il non sentire il campanello della porta di ingresso postuli l’assenza degli occupanti della abitazione” e lamentando la mancata applicazione della non punibilità (art. 131-bis c.p.) essendosi trattato di “un episodio occasionale posto in essere da soggetto incensurato e di giovane età”.

La Suprema Corte ricorda che in tema di evasione, “l’allontanamento dell’imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla polizia giudiziaria nei corso di un controllo per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l’attenzione”.

Secondo i Giudici l’evasione dell’uomo è stata legittimamente desunta “dal prolungato controllo effettuato in orario diurno, mediante ripetuti suoni del citofono e chiamate sul telefono fisso dell’abitazione”, tutti rumori che di fatto agitavano il cane che “abbaiava ripetutamente senza che nessuno intervenisse”.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto ragionevole dedurre che l’evasione si fosse protratta per i due giorni consecutivi in cui erano stato effettuati i controlli ed era quindi impossibile considerare un’eventuale tenuità del fatto.

Con la sentenza n. 13432/21, del 9 aprile la Corte di Cassazione dichiara definitivo l’accertamento di responsabilità del ricorrente.