È furto aggravato se si forza una portiera per rubare un furgone?

Il caso

Un uomo rubava un furgone forzando la portiera con un cacciavite.

La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, condannava l’ uomo per il reato di furto aggravato nonché per il reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n.231/2007.

Il difensore dell’imputato propone allora ricorso per cassazione  lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. 

Secondo il legale non sussiste “la circostanza aggravante della violenza sulle cose, in quanto, nel caso di specie, non risulta essersi verificata alcuna immutazione della destinazione d’uso del bene su cui era stata esercitata energia fisica, sicché nessuna conseguenza si era prodotta, tale da necessitare un ripristino dell’originaria funzione del bene”. 

L’avvocato ritiene infine consequenziale “l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza della querela in relazione alla fattispecie di furto semplice”.

La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato “quanto alla questione concernente la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n.2”.

I Giudici hanno chiarito che “in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione” (Cass.Pen. n. 20476/18).

La Corte ha affermato che “il concetto di violenza, nell’accezione posta a fondamento della suddetta circostanza aggravante, risulta composito, in quanto postula non solo la mera condotta consistente in una manifestazione di energia fisica, ma richiede anche la produzione di un effetto che può consistere in una gamma diversificata di alterazioni, da quelle minime, come un semplice danneggiamento, a quelle più gravi o irreversibili, come la rottura e la trasformazione del bene”.

Nella vicenda di specie non è emerso che la forzatura della serratura abbia cagionato una qualsiasi alterazione del bene su cui era stata esercitata la forza fisica.

Non essendoci stata di fatto una manomissione che abbia portato a delle conseguenze sulla funzionalità del bene, con la sentenza n. 13070/21 del 7 aprile, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c.p. e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Firenze.