Cutter marca Stanley: condannato l’uomo che lo ha portato fuori casa senza giustificato motivo

Il caso

Un uomo veniva ritenuto responsabile per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo “un cutter marca Stanley, aventi due lame, una di cm. 2 e, l’altra, di cm. 7”.

La Corte di Appello di Milano confermando la pronuncia del tribunale di Milano condannava l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto e al pagamento di 600 € di ammenda.

Il difensore dell’uomo proponeva allora ricorso per cassazione avverso detta sentenza deducendo delle violazioni di legge e difetti di motivazione. 

Il legale sottolineava che

  • nel caso di specie sarebbe stata possibile l’applicazione della “non punibilità”, poiché “l’uomo non è stato dichiarato delinquente abituale” e “il generico richiamo ai suo precedenti penali non può essere ritenuto indicativo di comportamento abituale”; 
  • “l’oggetto portato” dall’uomo “nella tasca dei propri pantaloni (con due lame di modeste dimensioni) era dotato di minima capacità offensiva”. Non si è accertato inoltre se “il cutter era dotato di un meccanismo di blocco delle lame, ovvero di un meccanismo di scatto, o, ancora, se dette lame erano affilate o meno”. 

Nel caso di specie sarebbe stato possibile, sempre secondo il difensore, applicare “la concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicabili in considerazione delle modalità dell’azione non particolarmente insidiose, la scarsa intensità del dolo, l’insussistenza di un danno, l’assenza di precedenti della stessa indole e la condotta collaborativa dell’uomo”. 

I Giudici ritengono che il ricorso non merita accoglimento perché i giudici di merito hanno avuto modo di apprezzare “la tipologia del coltello, dotato di due lame – di cui una, quella lunga sette centimetri – azionabile con un pulsante» e «il contesto in cui i fatti si sono verificati, ossia la Stazione Centrale di Milano, affollata da viaggiatori e persone di passaggio”. 

Non è possibile secondo i magistrati della Cassazione non tenere in conto “l’uso in passato di oggetto analogo in occasione della consumazione di delitti contro il patrimonio” e il fatto che l’uomo “è stato per due volte condannato per il medesimo reato, previsto dall’articolo 4 della legge numero 110 del 1975». 

La Suprema Corte chiarisce che “l’applicazione della causa di non punibilità non soltanto è impedita dalla dichiarazione di delinquenza abituale, ma anche dalla commissione di condotte che sono espressive di un comportamento trasgressivo non episodico, tale da escludere il lieve disvalore del fatto”. 

Con la sentenza n. 12393/21 del 31 marzo la Corte di Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.