Il caso
Un uomo veniva condannato per riciclaggio dopo aver caricato dei ciclomotori rubati su una nave diretta in Tunisia. Con il ricorso in Corte d’Appello ottiene una riduzione della pena. Secondo i giudici infatti è più corretto parlare di semplice ricettazione.
Avverso tale sentenza il PG territoriale propone ricorso per cassazione «deducendo erronea applicazione dell’art. 648-bis c.p.».
La Suprema Corte ritiene il il ricorso infondato concordando con la decisione dei giudici d’Appello.
I Giudici ricordano che il reato di riciclaggio si integra con «lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene».
Nel caso di specie l’imputato era stato trovato in possesso di «false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l’Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell’autoveicolo».
La Corte di Cassazione ritiene «che tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l’accertamento della provenienza dell’autovettura» tuttavia, in assenza di prove in merito alla «commissione di condotte finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza dei ciclomotori» non è possibile la configurazione del reato di riciclaggio.
Trattandosi di semplice ricettazione i Giudici con la sentenza n. 4638/21 del 5 febbraio rigettano il ricorso.