Il caso
Un uomo, separato in casa, veniva condannato in prime e seconde cure per maltrattamenti in famiglia e per violenza sessuale ai danni della moglie.
Il difensore dell’uomo contestava il reato di violenza sessuale giacché l’accusa si fondava sulle testimonianze “inattendibili” rese dalla moglie e dalla figlia del cliente.
Entrambe le donne avevano infatti precedentemente rilasciato dichiarazioni menzognere e a detta dell’avvocato vi era stata una violazione nel non aver valutato le spiegazioni dell’uomo «circa il consenso della donna all’atto sessuale – o la non percezione del dissenso da parte sua –» e «la saltuaria consumazione di rapporti sessuali tra i due coniugi, pur in assenza di sentimenti amorosi».
Data «la poca chiarezza circa l’effettiva coartazione della persona offesa e l’assenza di consenso da parte sua nel particolare quadro dei rapporti tra i coniugi», nel ricorso per cassazione viene richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis, ultimo comma, c.p..
La Suprema Corte, così come la Corte d’Appello, ritiene che il rapporto sessuale tra i due coniugi «fu consapevolmente imposto dall’uomo alla moglie, che manifestò il proprio dissenso» e che fu subito dalla consorte, nonostante non avessero più rapporti e vivessero separati in casa «per paura di incorrere in ulteriori condotte maltrattanti».
L’evento, considerato fatto grave, fece sì che la moglie decidesse di porre fine alla convivenza allontanandosi dall’imputato.
Non è possibile quindi per i Giudici, anche in assenza di dichiarato dissenso, ritenere che l’uomo non avesse la consapevolezza del rifiuto della donna già sua vittima di minacce e ripetuti maltrattamenti.
Con la sentenza n. 1764/21 del 18 gennaio la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 € in favore della Cassa delle Ammende.